Avv penale Torino – È consentito filmare un rapporto col partner?
Avv penale Torino – Interferenze illecite nella vita privata e video personali
Avv penale Torino – Il tema, piuttosto spinoso, è destinato a far discutere: è lecito filmare alcuni rapporti sessuali con la convivente, a sua insaputa? Oppure si commette il reato di interferenze illecite nella vita privata?
Secondo la Suprema Corte, sentenza 8 maggio 2017, n. 22221, “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva provveda a filmare in casa propria rapporti intimi avvenuti con la convivente.
Ciò poichè l’interferenza illecita prevista e sanzionata dall’art. 615 bis cod. pen. è quella proveniente dal terzo estraneo alla vita privata e non già quella del soggetto che, invece, sia ammesso, sia pure estemporaneamente, a farne parte, mentre è irrilevante l’oggetto della ripresa, considerato che il concetto di “vita privata” si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona in luogo riservato”.
Nel caso esaminato, all’imputato era stato addebitato il reato di cui all’art. 615-bis c.p., sul presupposto che egli aveva filmato alcuni rapporti sessuali avuti con la convivente, all’insaputa di quest’ultima; secondo il giudice di primo grado, tuttavia, il delitto non sarebbe configurabile, atteso che le scene riprese riguardavano atti della vita dei due protagonisti della vicenda, che avevano avuto svolgimento in un luogo qualificabile per entrambi come privata dimora, senza dunque che altri vi avessero interferito.
Il video in questione, del resto, non era stato certamente divulgato ad altri o diffuso in qualsiasi forma, e solo in questo caso sarebbe stato ravvisabile un (diverso) illecito penale.
La Cassazione ha confermato l’impostazione del primo grado, escludendo ipotesi il reato.
Si è ritenuto infatti che la norma incriminatrice sanzioni i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo ai fatti.
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