Avvocati penalisti a Torino: Molestie – non occorre che la vittima se ne accorga
Avvocati penalisti a Torino – Il reato di molestia o disturbo alla persona sussiste quando sia posto in essere un comportamento idoneo ad interferire, anche momentaneamente nella tranquillità della vittima, indipendentemente dalla sua percezione.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 1 marzo 2018, n. 9446.
Merita ricordare il testo dell’art. 660 c.p. «Molestia o disturbo alle persone».
Questo punisce con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 la condotta di chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
Nel caso in esame l’indagato era stato colto nell’atto di seguire la vittima all’interno di un centro commerciale. Egli era seduto su una carrozzina per disabili e intento a riprendere la giovane donna con il suo telefono cellulare.
L’indagato ha sostenuto che non ricorrevano i presupposti per ipotizzare il reato. Secondo lui infatti la condotta non aveva invaso la libera determinazione della persona offesa e non aveva recato molestia o disturbo alla stessa.
La donna infatti non si era accorta di nulla, tanto che la denuncia veniva sporta sulla base di quanto era stato visto dai vigilanti addetti alla sicurezza del supermercato.
La Cassazione ha invece affermato che la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media.
Occorre avere riguardo al modo di sentire e di vivere comune, cosicché nell’ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio.
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