Avvocato penale: errore trasfusione sangue, rispondono medici e infermieri
Importante sentenza per l’avvocato penale che si occupa di colpa medica.
La giurisprudenza sul caso di un decesso avvenuto per la trasfusione di due sacche di sangue non compatibili con il gruppo sanguigno del ricevente.
La Corte Suprema – con una sentenza di interesse per ogni avvocato penale – ha chiarito che l’errore nella trasfusione di sangue di gruppo diverso al paziente è un errore di gravità tale da dover essere considerato come autonomo e sufficiente a causare l’evento mortale.
Come sappiamo, il sangue di ogni individuo può essere classificato in diversi gruppi: A, B, AB e 0.
Questi gruppi sono a loro volta divisi ognuno in Rh+ e Rh- (o antigene D).
Sebbene sia sempre prevista una serie di controlli e la presenza di protocolli molto rigidi per la valutazione della compatibilità tra donatore e ricevente, succede, seppur raramente, si manifestino reazioni per errate trasfusioni.
Nel caso giunto all’attenzione dei giudici erano stati condannati alcuni medici e paramedici per aver cagionato la morte di un paziente.
Il decesso era avvenuto in conseguenza di trasfusione di due sacche di emazie concentrate non emocompatibili con il gruppo sanguigno del ricevente.
Più precisamente si rimproverava agli stessi la violazione delle linee guida raccomandate dal Ministero della Salute e adottate, peraltro, nell’ambito dello specifico protocollo per la prevenzione degli errori trasfusionali dall’Azienda Ospedaliera ove prestavano servizio.
Nel caso in esame è stato chiamato a rispondere in primo luogo il medico che non aveva controllato che il gruppo sanguigno del ricevente corrispondesse a quello della sacca consegnata.
Oltre a lui, è stato condannato un altro medico che aveva perpetrato l’errore commesso dal primo disponendo la somministrazione di un’ulteriore sacca.
Infine, era stato chiamato anche il medico anestesista rianimatore che, intervenuto per una consulenza, non aveva approfondito le cause della crisi.
La Cassazione ha ritenuto che ciascuna delle condotte ascritte agli imputati non rappresentasse un rischio nuovo.
Al contrario, si è ritenuto che si trattasse sempre del medesimo fattore di pericolo originario, legato alla trasfusione sbagliata.
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 31 ottobre 2017, n. 50038