Diritto dello sport: Avvocati e procuratori sportivi
L’avvocato di calciatori esperto in diritto dello sport che non è iscritto all’elenco dei procuratori sportivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio non soggiace alla disciplina federale prevista per questa categoria.
In materia di diritto dello sport questo è quanto ha stabilito la Commissione Procuratori Sportivi nella decisione in commento (C.U. n. 13 del 28 marzo 2018).
La Commissione Procuratori Sportivi è organo interno alla FIGC con compiti di sorveglianza sull’operato degli agenti.
La commissione ha infatti affermato che non è sanzionabile sportivamente l’Avvocato non iscritto nell’elenco dei Procuratori Sportivi.
La motivazione è che “si evidenzia che nessuna valutazione può essere effettuata con riferimento alle condotte dall’esposto ascritte all’Avv. TIZIO, non risultando costui iscritto al registro dei procuratori sportivi.
Pertanto, la conseguenza è che egli non è tenuto all’osservanza delle disposizioni di cui al regolamento disciplinante l’attività di procuratore sportivo e/o, in generale, regolanti l’ordinamento federale sulle quali soltanto questa Commissione è legittimata ad esercitare la propria potestà disciplinare”.