Diritto sportivo: responsabilità di chi organizza un rally
Diritto sportivo: gli organizzatori di corse automobilistiche hanno l’obbligo giuridico di adottare tutte le cautele possibili per evitare incidenti di gara
La Cassazione conferma il principio secondo cui gli organizzatori di corse automobilistiche (nella specie: “rally” di montagna) hanno l’obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività.
Affrontando il tema di un omicidio colposo avvenuto durante una gara di rally in montagna, possiamo ricordare che la responsabilità dell’organizzatore di manifestazioni sportive “pericolose” è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.
Secondo la giurisprudenza, i doveri di un organizzatore di manifestazioni sportive sono:
a) controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti;
b) controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva;
c) controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.
Si può perciò affermare che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di partecipanti alla gara e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 31 maggio 2017, n. 27304
A questo link quanto avvenuto al Rally “Città di Torino”
Contattaci per una consulenza in materia di diritto sportivo!