Infortunio sul lavoro: responsabilità del coordinatore per la sicurezza
Quali sono le responsabilità del coordinatore per la sicurezza in caso di infortunio sul lavoro?
La corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare il tema in relazione ad un caso relativo a lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore, intento allo smontaggio di pannelli di truciolato sul luogo di lavoro mentre si trovava sopra un trabattello con ruote.
L’art. 90, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designi il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
La posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS.
Gli ermellini hanno precisato che al coordinatore competeva di coordinare l’attività delle diverse imprese in ragione della interferenza tra le lavorazioni e non già di vigilare sull’azione dei lavoratori, i quali avevano operato del tutto eccentricamente rispetto alla previsione del Piano Operativo Sicurezza.
Per attribuire al coordinatore per la sicurezza le omissioni in sede di verifica e di adeguamento del POS e di vigilanza e di coordinamento in sede di esecuzione (od anche, ad esempio, la non adeguata verifica della formazione dei dipendenti impegnati nella lavorazione), è necessario accertare la ricorrenza di un rischio interferenziale, così da potere comprendere il rilievo e le conseguenze delle omissioni, operando un’adeguata distinzione dei campi presidiati da differenti figure di garanzia.
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Se desideri approfondire gli aspetti relativi alla responsabilità del datore di lavoro per contagio da COVID, leggi questo interessante articolo dell’Avv. Marcello Padovani, del Foro di Roma.
Riferimenti normativi:
Art. 90, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 17 luglio 2017, n. 34869
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