Studio legale diritto penale – Privacy: video privato si può produrre in giudizio?
Studio legale diritto penale. Quale equilibrio deve esserci fra il diritto a difendersi in giudizio e diritto di impedire che immagini o fatti della vita privata vengano diffusi senza il consenso del titolare?
La Corte di Cassazione si è pronunciata su questo tema affrontando un elemento molto frequente in materia di privacy.
Quali sono quindi i rapporti tra diritto a difendersi in giudizio e diritto di impedire che immagini o fatti della vita privata vengano diffusi senza il consenso del titolare dei dati sensibili oggetto di diffusione?
La vicenda riguardava infatti un CD ritraente un uomo ed una donna in atteggiamenti intimi, casualmente rinvenuto da un amico di famiglia nell’abitazione di una coppia di amici.
L’uomo consegnava poi il video alla donna, che lo produceva nel giudizio civile di separazione.
La donna veniva processata per violazione delle norme penali poste a tutela della privacy (reato di cui all’art. 167, d.lgs. n. 196 del 2003).
I Supremi Giudici hanno ritenuto corretta l’assoluzione della donna avvenuta in appello.
La Corte di appello motivava la decisione sostenendo quindi che la produzione in giudizio del CD non costituisse violazione della disciplina in tema di protezione dei dati personali. Ne deriva di conseguenza l’insussistenza del reato di trattamento illecito di dati personali.
Per la Cassazione è dunque legittimo difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali.
Resta comunque il divieto, incondizionato, di trattare il dato sensibile relativo all’attività sessuale se il diritto in gioco non è di rango pari a quello dell’interessato, ovvero non consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza 19 luglio 2017, n. 35553
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