Studio penalista: DASPO e manifestazioni religiose
Studio penalista Torino: La vicenda esaminata riguardava taluni soggetti destinatari di Daspo per avere incitato alla violenza al di fuori di un pub e nei confronti di partecipanti ad un corteo religioso, perciò al di fuori di una qualunque gara o competizione sportiva.
La disciplina del Daspo è dettata dalla l. 13-12-1989, n. 401, che prevede “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”, e specificamente nell’art. 6.
Il Daspo è misura che comporta la limitazione della libertà di movimento del soggetto destinatario della misura. Competente ad emettere il provvedimento è il Questore.
La Suprema Corte ha accolto le difese degli interessati escludendo che il Daspo possa essere applicato in caso di episodi di delinquenza comune, perciò al di là delle ipotesi previste dalla norma.
Già in passato la Cassazione aveva chiarito come per “manifestazioni sportive” si intendono “le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano, sicché esula da tale nozione l’evento di festeggiamento indetto per commemorare la fondazione di una società calcistica” (Cass. pen. Sez. III, 9-11-2011, n. 44431, rv. 251599).
La sentenza 8 novembre 2017 n. 50928 della Cassazione penale ha confermato l’interpretazione ‘autentica’ della nozione/ambito di “manifestazione sportiva”, ribadendo che la limitazione di libertà in che consiste il Daspo non opera al di fuori dei rigidi confini tracciati dalla legge, né per analogia in casi simili.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 8 novembre 2017, n. 50928
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