Torino avvocati: Stalking via Facebook, ancora una sentenza
Il delitto di stalking viene sempre più spesso commesso mediante social network – Torino avvocati.
Torino avvocati. In relazione ad un procedimento in cui un uomo era tratto a giudizio con l’accusa di “atti persecutori”, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come la creazione di un profilo Facebook dai contenuti fortemente denigratori nei confronti della parte offesa, unitamente a postare messaggi o filmati sul social network di tenore offensivo possa essere sufficiente ad integrare il delitto di stalking.
L’attitudine dannosa di queste condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa.
Ricordiamo che il delitto di atti persecutori richiede, innanzitutto, la presenza di condotte reiterate. Altrimenti, troverebbero applicazione le meno gravi fattispecie di violenza privata, minaccia o molestia, eventualmente in forma continuata.
Già in passato si era stabilito come integri questo reato il reiterato invio alla persona offesa di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti social network.
Così come la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima (C., Sez. VI, 16.7.2010).
Cassazione penale, sezione sentenza 28 dicembre 2017, n. 57764.
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